Piattaforma elettronica Mats. Sistema di negoziazione elettronica interregionale o MTS. Costo della fornitura dei servizi

METS

Mercato elettronico

per la vendita di beni (impresa) dei debitori

durante le procedure,

applicata nei casi di fallimento

GUIDA DELL'ORGANIZZATORE COMMERCIALE

1. Introduzione. 3

1.1 Composizione e struttura del sito. 3

2. Registrazione sulla piattaforma elettronica. 6

2.1 Registrazione di una persona giuridica come organizzatore dell'asta. 7

4. Sezione “Conto Personale”. 17

5. Registrazione della procedura di asta aperta/gara aperta con un modulo aperto per la presentazione di proposte per il prezzo dell'immobile. 19

5.1 Presentazione di una domanda per una gara aperta. 19

5.2 Accettazione delle domande di partecipazione alle gare pubbliche. 25

5.3 Ammissione delle domande presentate per la partecipazione alle gare pubbliche. 26

5.4 Formazione di un protocollo sull'identificazione dei partecipanti alle gare aperte. 27

5.5 Svolgimento di gare aperte. 29

5.6 Sospensione e annullamento delle gare aperte. trenta

5.7 Riepilogo dei risultati delle gare aperte. 32

5.8 Esecuzione di aste ripetute. 33

6. Registrazione della procedura per un'asta aperta/gara pubblica con un modulo chiuso per la presentazione delle proposte per il prezzo della proprietà. 35

6.1 Presentazione di una domanda per una gara aperta. 35

6.2 Accettazione delle domande di partecipazione alle gare pubbliche. 42

6.3 Ammissione delle domande presentate per la partecipazione alle gare pubbliche. 43

6.4 Formazione di un protocollo sull'identificazione dei partecipanti alle gare aperte. 44

6.5 Sospensione e annullamento delle gare aperte. 46

6.6 Riepilogo dei risultati delle gare aperte. 47

6.7 Offerte ripetute. 49

7. Registrazione della procedura di offerta pubblica sotto forma di asta/gara tramite offerta pubblica 51

7.1 Presentazione della domanda per una gara aperta. 51

7.2 Accettazione delle domande di partecipazione alle gare pubbliche. 57

7.3 Ammissione delle domande presentate per la partecipazione alle gare pubbliche. 57

7.4 Formazione di protocolli sull'identificazione dei partecipanti alle gare aperte e sui risultati delle gare, nonché sulla sintesi dei risultati delle gare aperte. 58

7.5 Sospensione e annullamento delle gare aperte. 60

7.6 Offerte ripetute. 62

8. Modifiche alla procedura di negoziazione. 63

2. Introduzione

2.1 Composizione e struttura del sito

La pagina principale del sito è suddivisa nei seguenti blocchi informativi (Fig. 1.1):

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Figura 1.2

Più a destra ci sono i campi per l'accesso all'account personale degli utenti registrati del sistema. Cliccando sul link " Registrazione» apre una pagina dove i nuovi utenti del sistema possono selezionare il ruolo che rappresenteranno nel processo di gara.

Nella pagina principale del sito, sotto il titolo sono presenti i link (dall'alto al basso): Connessione al sistema, Trading, Manuali, Regolamenti, Accreditamento in SRO, Tariffe, Contatti(Fig. 1.3).

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Figura 1.4

3. Pannello"Feedback" nella parte inferiore dello schermo offre l'opportunità di fornire feedback all'amministrazione del sito, nonché di familiarizzare con le Informazioni legali in conformità con le quali opera la piattaforma di commercio elettronico METS.

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Figura 2.1

Per prima cosa devi scegliere una forma giuridica: una persona giuridica, un imprenditore individuale o un individuo.

Per impostazione predefinita, ogni utente che si registra sarà un offerente. Per registrarsi come organizzatore è necessario spuntare l'apposita casella nella sezione “Ruoli nel sistema” e seguire il link “Continua”. Successivamente verrà visualizzato il modulo di registrazione.

Dopo aver compilato il modulo di registrazione, la domanda di registrazione viene inviata al Gestore del sito, che la esamina in conformità con le norme stabilite e prende una decisione sull'approvazione della registrazione come organizzatore di aste e sulla sua pubblicazione nel registro degli organizzatori di aste, oppure sul rifiuto di pubblicazione. In entrambi i casi, la notifica dell'avvenuta registrazione o del rifiuto di registrare un utente viene inviata tramite lettera all'indirizzo email indicato in fase di compilazione del modulo di registrazione.

3.1 Registrazione di una persona giuridica come organizzatore dell'asta

Per l'organizzatore dell'asta - una persona giuridica, il modulo di registrazione, nel quale è necessario inserire i dati sull'organizzazione registrata e allegare i documenti necessari per la registrazione (l'elenco dei documenti è riportato di seguito), è presentato di seguito:

Figura 2.2

Al momento della registrazione su una piattaforma elettronica, l'organizzatore fornisce al gestore della piattaforma elettronica i seguenti documenti e informazioni:

Un commento

Dichiarazioni

Si prega di registrare la mia organizzazione come organizzatore e offerente*

In questo campo è necessario inserire un contrassegno per registrare una persona giuridica come organizzatore e partecipante all'asta.

Con la presente ti informo di aver letto e accettato le norme contenute nel Regolamento della piattaforma elettronica*

È necessario evidenziare questo campo per confermare di aver letto le regole contenute nel Regolamento della piattaforma elettronica.

Confermo il mio consenso al trattamento dei dati personali necessario per la registrazione sulla piattaforma elettronica*

In questo campo deve essere inserito un contrassegno per confermare il consenso al trattamento dei dati personali necessario per la registrazione sulla piattaforma elettronica.

Con la presente confermo il mio accordo con i termini del Contratto di Offerta Pubblica *

È necessario inserire un contrassegno in questo campo per confermare di aver letto i termini del contratto di offerta pubblica.

Informazione

Titolo breve*

Il nome abbreviato dell'organizzazione è indicato in conformità con l'estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato e con la Carta dell'organizzazione. Per esempio: .

Nome e cognome*

Il nome ufficiale completo dell'organizzazione è indicato in conformità con l'estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato e con la Carta dell'organizzazione. Ad esempio: società a responsabilità limitata.

Indirizzo legale*

Carica una copia scannerizzata dello Statuto dell'organizzazione e di altri documenti costitutivi.

Copie di documenti che confermano l'autorità del capo*

Carica copie scannerizzate dei documenti che confermano l'autorità del manager (ad esempio: verbale dell'assemblea generale dei fondatori; decisione dell'unico partecipante della società; ordine di nomina/assunzione di una posizione, ecc.)

Altri documenti

Vengono caricati altri documenti (procura, certificato di registrazione presso l'autorità fiscale, certificato di registrazione statale di una persona giuridica, ecc.)

I campi contrassegnati * sono obbligatori. Limite al numero di articoli

REGOLAMENTO

Piattaforma elettronica di METS LLC

(“Sistema telematico interregionale”)
per lo svolgimento di aste aperte e chiuse in formato elettronico con
vendita di beni (impresa) di debitori durante
procedure applicate nei casi di fallimento,
pubblicato su Internet all'indirizzo: www.site


Il presente Regolamento stabilisce le regole per lo svolgimento delle aste in formato elettronico per la vendita di beni (imprese) dei debitori durante le procedure applicate in un caso di fallimento sulla piattaforma elettronica di METS LLC ("Sistema di scambio elettronico interregionale"), le regole per l'interazione degli organizzatori di aste, gestori di piattaforme elettroniche, persone interessate a registrarsi sulla piattaforma elettronica, persone che presentano domande di partecipazione a gare d'appalto, partecipanti a gare d'appalto nel processo di organizzazione e svolgimento delle stesse.

Il presente Regolamento è stato sviluppato in conformità con l'Ordine del Ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa del 23 luglio 2015 n. 495 “Sull'approvazione della Procedura per lo svolgimento di offerte elettroniche per la vendita di beni o imprese di debitori durante le procedure applicate in casi di fallimento, Requisiti per gli operatori di piattaforme elettroniche, per piattaforme elettroniche, compresi i mezzi tecnologici, software, linguistici, giuridici e organizzativi necessari per condurre gare elettroniche per la vendita di beni o imprese di debitori durante le procedure applicate in un caso di fallimento, modificando il ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia del 5 aprile 2013 N 178 e annullamento di alcune ordinanze del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia", Legge Federale del 26 ottobre 2002 N. 127-FZ "Sull'insolvenza (fallimento)" e altri requisiti della legislazione della Federazione Russa in materia di fallimento, nonché la legge federale del 6 aprile 2011 n. 63- Legge federale "Sulla firma elettronica" e la legge federale del 27 luglio 2006 n. 152-FZ "Sulla firma personale Dati".

SEZIONE 1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Glossario dei termini utilizzati sulla piattaforma di commercio elettronico

Contrattazione- aste aperte o chiuse in formato elettronico al momento della vendita della proprietà (impresa) del debitore durante le procedure applicate in un caso di fallimento.

Piattaforma elettronica- un complesso software e hardware progettato per lo svolgimento di aste aperte e chiuse in formato elettronico al momento della vendita della proprietà (impresa) del debitore durante le procedure applicate in un caso di fallimento, soddisfacendo i requisiti per tali sistemi dalla legislazione della Federazione Russa, accesso a cui viene fornito attraverso il sito web su Internet, situato all'indirizzo www.site.

Operatore della piattaforma elettronica- società a responsabilità limitata "METS" - una persona giuridica che possiede una piattaforma elettronica e garantisce che le negoziazioni siano condotte elettronicamente in conformità con il presente Regolamento e i requisiti della legislazione fallimentare della Federazione Russa.

Utente registrato– una persona registrata sulla piattaforma elettronica come organizzatore dell'asta e/o una persona registrata ai sensi del paragrafo 3.1. del presente Regolamento, al fine di garantire l'accesso alla partecipazione alle gare.

Richiedente- soggetto che presenta domanda di partecipazione a gare aperte o chiuse.

Organizzazione specializzata- una persona giuridica o un imprenditore individuale incaricato dal responsabile dell'arbitrato del debitore sulla base di un contratto di diritto civile di svolgere le funzioni di vendita della proprietà del debitore tramite gara in conformità con la legislazione della Federazione Russa in materia di fallimento e altre funzioni relative alla garanzia l'offerta.

Offerente- una persona fisica o giuridica o un imprenditore individuale che ha presentato domanda di partecipazione all'asta ai sensi del paragrafo 3.3. e 3.7. del presente Regolamento e ammessi dall'organizzatore dell'asta a partecipare all'asta ai sensi del comma 3.4. e 3.7. del presente Regolamento.

Organizzatore dell'asta- un responsabile arbitrale del debitore o un'organizzazione specializzata autorizzata a compiere azioni per conto del debitore volte alla vendita dei beni del debitore tramite aste aperte o chiuse.

Quantità- proprietà (impresa) del debitore messe all'asta in conformità con il presente Regolamento e la legislazione fallimentare della Federazione Russa.

Area personale- una sezione di lavoro fornita a una persona registrata sulla piattaforma elettronica, che le consente di accedere alle informazioni ed eseguire azioni in base al livello di accesso di questa persona.

Firma elettronica- informazioni in formato elettronico allegate o altrimenti associate ad altre informazioni in formato elettronico (informazioni firmate) e utilizzate per identificare la persona che firma l'informazione.

Firma elettronica qualificata- si tratta di una firma elettronica che corrisponde a tutte le caratteristiche di una firma elettronica non qualificata (ottenuta a seguito della trasformazione crittografica delle informazioni mediante una chiave di firma elettronica; consente di identificare la persona che ha firmato il documento elettronico; consente di rilevare la fatto di apportare modifiche al documento informatico successivamente al momento della sua firma; creato mediante firma elettronica) e le seguenti ulteriori caratteristiche: la chiave di verifica della firma elettronica è indicata nel certificato qualificato; Per creare e verificare una firma elettronica, vengono utilizzati strumenti di firma elettronica che hanno ricevuto conferma di conformità ai requisiti stabiliti in conformità con la legge federale del 04/06/2011 n. 63-FZ "Sulla firma elettronica".

Documento elettronico- un documento in cui le informazioni sono presentate in formato digitale elettronico, firmato con firma elettronica qualificata.

notifica per email- informazioni presentate in formato digitale elettronico, inviate via e-mail o pubblicate nel tuo account personale.

1.2. Accordo, conoscenza e accettazione delle condizioni, dei requisiti e delle procedure specificate nel Regolamento

1.2.1. L'organizzatore dell'asta conferma di conoscere il presente Regolamento, il Contratto di Offerta al Pubblico e le Tariffe, e di accettare integralmente le prescrizioni e le procedure ivi previste, sottoscrivendo la domanda al momento della registrazione sulla piattaforma elettronica.

1.2.2. Gli altri Richiedenti confermano (coordinano) la loro conoscenza del presente Regolamento e la piena accettazione dei requisiti e delle procedure ivi specificati registrandosi sulla piattaforma elettronica ai sensi della sottosezione 3.1. del presente Regolamento.

1.2.3. Dal momento della registrazione del Richiedente che ha presentato domanda di registrazione sulla piattaforma elettronica ai sensi del comma 3.1. del presente Regolamento, il Richiedente diventa una Persona Registrata sulla piattaforma elettronica e si considera che abbia letto il presente Regolamento e accettato integralmente i requisiti e le procedure ivi specificati.

1.2.4. Il fatto di approvazione del Regolamento costituisce la piena accettazione da parte dell'Organizzatore delle negoziazioni o di altri soggetti registrati sulla piattaforma elettronica dei termini del presente Regolamento e di tutti i suoi allegati così come modificati in vigore al momento della presentazione della domanda di registrazione sulla piattaforma elettronica. piattaforma, accettano inoltre le ulteriori modifiche (integrazioni) apportate al Regolamento, in conformità con i termini del presente Regolamento e sono tenuti a prendere visione autonomamente delle relative modifiche (integrazioni).

1.3. Modifica (aggiunta) al Regolamento

1.3.1. Le modifiche (integrazioni) del Regolamento, comprese le sue appendici, vengono apportate dal gestore della piattaforma elettronica.

1.3.2. Il presente regolamento sotto forma di documento elettronico è pubblicato su una piattaforma elettronica in Internet all'indirizzo http://www..

1.3.3. Tutte le modifiche (aggiunte) apportate dal gestore della piattaforma elettronica al Regolamento entrano in vigore in conformità con la legislazione vigente della Federazione Russa.

1.3.4. Le eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento dal momento della sua entrata in vigore vengono diffuse e diventano vincolanti per tutti i soggetti che hanno aderito al Regolamento, compresi coloro che hanno aderito al Regolamento prima della data di entrata in vigore delle modifiche (integrazioni).

1.3.5. Tutti gli allegati, modifiche ed integrazioni al presente Regolamento ne costituiscono parte integrante.

1.4. Politica tariffaria

1.4.1 Per gli organizzatori di aste, il costo dei servizi è determinato dal Gestore della piattaforma elettronica ed è fissato in conformità con le tariffe in vigore al momento dell'emissione della fattura per i servizi.

1.4.2 Tutte le persone hanno accesso alla partecipazione all'asta, comprese le informazioni sull'asta, senza addebitare alcun costo.

1.4.3. L'obbligo dell'organizzatore dell'asta di pagare un compenso per i servizi di svolgimento delle aste in formato elettronico è stabilito in conformità con i termini del contratto di offerta pubblica.

1.4.4. L’organizzatore dell’asta è tenuto a comunicare al gestore della piattaforma elettronica le modifiche dei dati di registrazione inseriti nell’account personale dell’utente.

SEZIONE 2. INFORMAZIONI SUL GESTORE DELLA PIATTAFORMA ELETTRONICA DI NEGOZIAZIONE "METS"

2.1. Caratteristiche generali della piattaforma elettronica

2.1.1. L'accesso alla piattaforma elettronica è fornito attraverso il sito Internet situato all'indirizzo www.site.

Il sito web della piattaforma elettronica si compone delle seguenti sezioni:

1. sezione pubblica;

2. sezione lavoro, il cui accesso è consentito solo alle persone registrate sulla piattaforma elettronica (“account personale” di una persona registrata sulla piattaforma elettronica);

3. sezione amministrativa, alla quale ha accesso solo il gestore della piattaforma elettronica.

2.1.2. L'accesso alla piattaforma elettronica via Internet è aperto.

Per poter lavorare sulla piattaforma elettronica è necessario soddisfare i seguenti requisiti minimi hardware e software:

1. sistema operativo Windows XP SP3, 2003, VISTA,7; Linux; FreeBSD– questi sistemi operativi sono supportati dal software CryptoPro;

2. applicazioni per ufficio: Microsoft Office 2010, O Microsoft Office 2007, O Microsoft Office 2003 con un pacchetto di compatibilità installato per file Word, Excel e PowerPoint disponibile sul sito Microsoft o altro software che supporti documenti in formato .docx; Adobe Reader 6.0 e versioni successive;

3. l'accesso alle informazioni pubblicate sulla piattaforma elettronica può essere ottenuto attraverso l'uso dei comuni browser web, tra cui Internet Explorer versione 8.0 e successive, Mozilla FireFox 12.0 e successive, Google Chrome 28.0 e successive, Opera 18.0 e successive, Safari 5.0 e successive ;

4. casella di posta elettronica personale e client di posta elettronica con possibilità di visualizzare le lettere in formato HTML;

5. Programma di archiviazione per la compressione di file in formato zip, rar.

Gli utenti del sistema sono tenuti a garantire in modo indipendente un accesso ininterrotto a Internet.

2.1.3. Dal 1 luglio 2013, il lavoro degli utenti sulla piattaforma elettronica viene effettuato solo con l'uso di una firma elettronica qualificata (legge federale del 04/06/2011 n. 63-FZ "Sulla firma elettronica").

2.1.4. La configurazione hardware e software della piattaforma elettronica garantisce che il tempo medio di elaborazione della richiesta (il tempo dalla ricezione di una richiesta all'inizio dell'invio dei dati richiesti) tramite il protocollo HTTP non sia superiore a 1500 ms, e garantisce inoltre il servizio di almeno 50.000 richieste all'ora tramite il protocollo HTTP. Il tempo massimo per l'elaborazione delle richieste tramite il protocollo HTTP non supera i 7000 ms con una frequenza di richiesta di 50.000 richieste all'ora (ad eccezione dei casi di guasti tecnici nel funzionamento della piattaforma elettronica a seguito di azioni di terzi).

2.1.5. La piattaforma elettronica funziona ininterrottamente (24 ore su 24, 7 giorni su 7) ad eccezione del periodo di manutenzione. Entro e non oltre 40 giorni di calendario prima della data di inizio dei lavori preventivi, nella sezione pubblica della piattaforma elettronica viene pubblicato un messaggio sull'orario e i tempi dei lavori preventivi e anche le persone registrate sulla piattaforma elettronica vengono automaticamente informate mediante l'invio email all'indirizzo email specificato durante la registrazione. Il periodo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione non coincide con il momento dell'asta.

2.1.6. Tutte le informazioni sono pubblicate sulla piattaforma elettronica in russo, tranne nei casi in cui l'uso di lettere e simboli della lingua russa porta alla sua distorsione (indirizzi Internet, indirizzi e-mail). Non è consentito l'uso del latino e di altri caratteri durante la scrittura di parole russe.

2.1.7. La piattaforma di commercio elettronico funziona secondo l'ora e la data del fuso orario in cui si trova Mosca (ora di Mosca). Il formato di visualizzazione della data utilizzato sulla piattaforma di trading elettronico è giorno.mese.anno. Il formato di visualizzazione dell'ora utilizzato sulla piattaforma di trading elettronico è ore (formato 24 ore): minuti. La data e l'ora attuali vengono visualizzate direttamente sul sito web della piattaforma di commercio elettronico (nella parte superiore della pagina), questi dati sono informazioni di riferimento per gli utenti del sistema e, a causa delle restrizioni tecniche sulla velocità di trasferimento dei dati su Internet ( ritardi nel trasferimento dei dati) indipendentemente dalla piattaforma elettronica, possono, entro certi limiti, differire dai dati presi in considerazione dalla parte server del complesso hardware e software, sia verso l'alto che verso il basso. La parte server del complesso software e hardware della piattaforma elettronica tiene conto del tempo con una precisione al millisecondo. All'utente è vietato modificare autonomamente l'ora impostata sul proprio computer o utilizzare software, compreso l'utilizzo di meccanismi di sincronizzazione automatica dell'ora integrati nel sistema operativo, mentre lavora con la piattaforma di commercio elettronico. Quando si lavora con una piattaforma elettronica, è necessario disabilitare la sincronizzazione automatica dell'ora integrata nel sistema operativo.

2.1.8. Le offerte sulla piattaforma elettronica vengono effettuate nel pieno rispetto dei requisiti dell'Ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa del 23 luglio 2015 n. 495 “Dopo l'approvazione della Procedura per lo svolgimento di offerte elettroniche per la vendita di beni immobili o impresa dei debitori durante le procedure applicate nei casi di fallimento, Requisiti per gli operatori di piattaforme elettroniche, alle piattaforme elettroniche, compresi i mezzi tecnologici, software, linguistici, giuridici e organizzativi necessari per condurre offerte elettroniche per la vendita di beni o impresa di debitori nel corso delle procedure applicate in un caso di fallimento, che modifica l'ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia del 5 aprile 2013 N 178 e l'invalidazione di alcune ordinanze del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia" e la Legge Federale del 26 ottobre 2002 N. 127-FZ "Sull'insolvenza (fallimento)".

2.2. Lavorare con informazioni riservate

2.2.1. Compilando una domanda di registrazione, una persona conferma il proprio consenso al trattamento dei dati personali necessari per la registrazione sulla piattaforma elettronica.

2.2.2. L'operatore della piattaforma elettronica tratta i dati personali sotto forma di: raccolta, sistematizzazione, archiviazione, chiarimento (aggiornamenti, modifiche), utilizzo, blocco e altre azioni che non contraddicono la legislazione della Federazione Russa.

2.2.3. Il gestore della piattaforma elettronica tratta i dati personali per identificare la persona registrata nel sistema.

2.3. Diritti e obblighi del Gestore della Piattaforma Elettronica

2.3.1. Il gestore della piattaforma elettronica garantisce il controllo sulla conformità della piattaforma elettronica ai requisiti stabiliti per essa.

2.3.2. L'operatore della piattaforma elettronica garantisce la continuità delle offerte, il funzionamento del software e dell'hardware utilizzati per le offerte, in conformità con i requisiti approvati con l'Ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa del 23 luglio 2015 n. 495 “Su approvazione della Procedura per lo svolgimento di offerte in formato elettronico per la vendita di beni o imprese di debitori durante le procedure applicate in un caso di fallimento, Requisiti per gli operatori di piattaforme elettroniche, per piattaforme elettroniche, compresi quelli tecnologici, software, linguistici, giuridici e organizzativi mezzi necessari per condurre offerte elettroniche per la vendita di beni o imprese di debitori durante le procedure, applicati in un caso di fallimento, che modifica l'ordinanza del Ministero dello Sviluppo Economico della Russia del 5 aprile 2013 N 178 e invalida alcune ordinanze del Ministero dello sviluppo economico della Russia”, nonché la parità di accesso degli offerenti alla partecipazione alle aste.

2.3.3. Le attività di un operatore di piattaforma di trading non sono autorizzate sulla base della legge federale n. 128-FZ dell'8 agosto 2001 (come modificata il 31 maggio 2010) "Sulla concessione di licenze per determinati tipi di attività".

2.3.4. Il gestore della piattaforma elettronica garantisce a tutte le persone parità di accesso alla partecipazione alle gare, comprese le informazioni sullo svolgimento delle gare, senza addebitare loro alcun compenso.

2.3.5. L'operatore della piattaforma elettronica offre la possibilità di presentare una domanda di partecipazione all'asta e i documenti ad essa allegati, nonché le loro copie sotto forma di documenti elettronici.

2.3.6. Durante le negoziazioni, dall'inizio delle negoziazioni fino al momento del riepilogo dei risultati delle negoziazioni, l'operatore della piattaforma elettronica fornisce supporto tecnico agli organizzatori delle negoziazioni, ai richiedenti, ai partecipanti alle negoziazioni quando utilizzano la piattaforma elettronica almeno 5 giorni a settimana (settimanale dal lunedì al venerdì, sabato e domenica sono fine settimana), almeno 12 ore consecutive durante un giorno lavorativo (dalle 8:00 alle 20:00, ora di Mosca), con almeno 3 linee telefoniche assegnate a questi scopi e almeno 3 agli operatori di rispondere ai messaggi ricevuti via email (servizio di supporto tecnico). Il tempo medio di attesa per una risposta da parte del servizio di supporto tecnico dell'operatore della piattaforma elettronica per le persone non registrate sulla piattaforma elettronica non supera i dieci minuti e per le persone registrate sulla piattaforma elettronica non supera i cinque minuti.

2.3.7. L'operatore della piattaforma elettronica garantisce la protezione delle informazioni contenute nelle domande di partecipazione alle gare d'appalto, altri documenti presentati dai partecipanti alla gara, compresa la sicurezza di tali informazioni, la prevenzione e la soppressione della distruzione delle informazioni, la loro modifica e copia non autorizzate, le violazioni di la normale modalità di elaborazione delle informazioni, compresa l'interazione tecnologica con altri sistemi informativi.

2.3.8. L'operatore della piattaforma elettronica garantisce l'uso di mezzi di protezione crittografica delle informazioni certificati in conformità con la legislazione della Federazione Russa in relazione ai documenti presentati dai richiedenti e dagli offerenti e archiviati in formato elettronico nel complesso hardware e software.

2.3.9. Il gestore della piattaforma elettronica garantisce che l'organizzatore dell'asta, i richiedenti e i partecipanti all'asta possano utilizzare firme elettroniche.

2.3.10. Il gestore della piattaforma elettronica garantisce la riservatezza dei mezzi di identificazione degli organizzatori dell'asta, dei richiedenti e dei partecipanti all'asta.

2.3.11. Il gestore della piattaforma elettronica garantisce l'utilizzo della protezione antivirus hardware e software.

2.3.12. Il gestore della piattaforma elettronica garantisce l'uso di mezzi e metodi tecnici per il backup e il ripristino delle informazioni.

2.3.13. L'operatore della piattaforma elettronica utilizza un pacchetto software che offre la capacità di lavorare sulla piattaforma elettronica alle persone registrate e non registrate su di essa contemporaneamente, nonché la capacità di lavorare sulla piattaforma elettronica alle persone registrate sulla piattaforma elettronica, indipendentemente dal numero di richieste alla piattaforma elettronica da parte di persone non registrate sulla piattaforma elettronica.

2.3.14. Il gestore della piattaforma elettronica garantisce la disponibilità di un canale di comunicazione che consenta ad almeno cinquecento utenti registrati sulla piattaforma elettronica e cinquecento utenti non registrati sulla piattaforma elettronica di partecipare contemporaneamente al funzionamento della piattaforma elettronica, con un tempo di risposta ad un ricorso alla piattaforma elettronica non superiore a 3000 ms.

2.3.15. Il gestore del sito elettronico notifica automaticamente a tutte le persone registrate sul sito elettronico le date previste per l'esecuzione dei lavori preventivi sul sito elettronico, durante i quali il sito elettronico non funziona, inviando loro un messaggio via e-mail al n. entro quaranta giorni prima della data di inizio dei lavori stessi Le informazioni sui lavori preventivi pianificati, durante i quali la piattaforma elettronica non funziona, vengono pubblicate sulla piattaforma elettronica entro quaranta giorni prima della data di inizio di tali lavori nella sezione "Novità". Allo stesso tempo, il periodo di manutenzione preventiva non coincide con il momento dell'asta.

2.3.16. Il gestore della piattaforma elettronica garantisce il flusso dei documenti elettronici sulla piattaforma elettronica come segue:

1. tutti i documenti e le informazioni relativi all'ottenimento della registrazione sulla piattaforma elettronica e allo svolgimento delle negoziazioni vengono inviati dall'offerente, dall'organizzatore dell'asta, dal gestore della piattaforma elettronica o pubblicati da questi sulla piattaforma elettronica sotto forma di documenti elettronici;

2. I documenti e le informazioni inviati sotto forma di documenti elettronici o pubblicati da determinate persone sulla piattaforma elettronica sotto forma di documenti elettronici sono firmati con una firma elettronica qualificata, rispettivamente, dell'offerente, dell'organizzatore dell'asta e del gestore della piattaforma elettronica ;

3. dal momento in cui le informazioni relative all'asta vengono pubblicate nel Registro federale unificato delle informazioni sui fallimenti e sulla piattaforma elettronica, tali informazioni sono disponibili per la revisione nel registro unificato specificato e sulla piattaforma elettronica senza addebito di commissioni.

2.3.17. Il gestore della piattaforma elettronica garantisce la creazione, l'elaborazione e l'archiviazione in formato elettronico delle domande di partecipazione alle gare e di altri documenti presentati dai candidati, dai partecipanti alle gare, nonché i protocolli sui risultati delle gare in conformità con la procedura di conduzione delle gare, e garantisce altresì la conservazione elettronica di tali documenti entro dieci anni dalla data di sottoscrizione del protocollo sugli esiti dell'asta.

2.4. Responsabilità delle parti

2.4.1. L'Operatore non è responsabile per i danni subiti da qualsiasi persona che lavora sulla piattaforma elettronica, a meno che non venga dimostrato che tale danno è stato causato da colpa dell'Operatore.

2.4.2. L'Operatore non è responsabile per eventuali danni, perdite o altri danni subiti dall'Utente della piattaforma elettronica a causa della non conformità del software e dell'hardware dell'Utente della piattaforma elettronica ai requisiti specificati nel presente Regolamento.

2.4.3. L'Operatore non è responsabile per eventuali danni, perdite o altre perdite subite dall'Utente della piattaforma elettronica a causa dell'errata esecuzione del Regolamento, del mancato rispetto dei manuali e delle istruzioni che descrivono il funzionamento della piattaforma elettronica pubblicati sul sito web dell'Operatore. piattaforma di commercio elettronico METS LLC, situata all'indirizzo: http://www.site.

2.4.4. L'Operatore non è responsabile per eventuali danni, perdite o altre perdite subite dall'Utente della piattaforma elettronica a causa del mancato rispetto delle regole per l'utilizzo della firma elettronica.

2.4.5. L'Operatore non è responsabile nei confronti dell'Utente della piattaforma elettronica nel caso in cui le informazioni pubblicate dall'Utente della piattaforma elettronica, per colpa di tale Utente, vengano a conoscenza di terzi che utilizzano tali informazioni a scapito degli interessi dell'Utente. Utente.

2.4.6. L'Operatore non è responsabile per errori tecnici commessi dall'Utente.

2.4.7. L'operatore non è responsabile del contenuto dei messaggi d'asta pubblicati dagli organizzatori dell'asta.

2.4.8. L'Operatore non è responsabile del mancato rispetto da parte dell'Organizzatore o del Partecipante della procedura e dei termini per lo svolgimento o la partecipazione alle aste stabiliti dalla legislazione della Federazione Russa.

2.4.9. L’Operatore non è responsabile per la perdita dell’Utente o per la cessione da parte dell’Utente a terzi della password, del login, della chiave di firma elettronica e di altre informazioni identificative classificate come informazioni riservate.

2.4.10. Per il mancato o inadeguato adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, l'Operatore e gli Utenti sono responsabili ai sensi della legislazione vigente della Federazione Russa.

2.5. Forza maggiore

2.5.1. Le circostanze di forza maggiore sono riconosciute come circostanze straordinarie e non prevenibili alle condizioni date che le parti del Regolamento non potevano prevedere o prevenire con misure ragionevoli, comprese azioni militari, rivolte, disastri naturali, scioperi, guasti tecnici nel funzionamento di hardware e dispositivi di terze parti. software, incendi, esplosioni e altri disastri causati dall'uomo, azioni illegali di terzi, azioni (inerzia) di enti statali e municipali che hanno comportato l'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dal presente Regolamento.

2.5.2. In caso di circostanze di forza maggiore, il termine per l'adempimento degli obblighi da parte del soggetto aderente al Regolamento per i quali si applicano circostanze di forza maggiore è posticipato in proporzione al tempo durante il quale tali circostanze si applicano.

2.5.3. La Parte per la quale si trova nell'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dal presente Regolamento dovrà immediatamente avvisare per iscritto l'altra Parte del verificarsi, della durata prevista e della cessazione delle circostanze di forza maggiore, nonché fornire prova dell'esistenza di tali circostanze.

2.5.4. La mancata o prematura comunicazione del verificarsi di circostanze di forza maggiore comporta la perdita del diritto di invocare tali circostanze.

SEZIONE 3. OFFERTE DI VENDITA DI IMMOBILI DEI DEBITORI CONDOTTE NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI

3.1. Registrazione sulla piattaforma elettronica

3.1.1. La registrazione sulla piattaforma elettronica viene effettuata per fornire l'accesso all'organizzazione delle gare o l'accesso alla partecipazione alle gare. La registrazione è gratuita. Al momento della registrazione su una piattaforma elettronica, la persona che presenta una domanda di registrazione ha per impostazione predefinita lo status di “operatore commerciale”; se necessario, il richiedente seleziona il ruolo di “organizzatore commerciale”.

3.1.2. Per registrarsi su una piattaforma elettronica al fine di avere accesso all'organizzazione di gare aperte o chiuse, l'organizzatore dell'asta stipula un contratto di offerta pubblica con l'operatore del sito elettronico al momento della registrazione sul sito elettronico.

3.1.3. Per registrarsi su una piattaforma elettronica al fine di ottenere l'accesso per partecipare alle negoziazioni, la persona che presenta una domanda di registrazione fornisce al gestore della piattaforma elettronica i seguenti documenti e informazioni:

1. domanda di registrazione;

2. un estratto o una copia di un estratto del registro statale unificato delle persone giuridiche (per le persone giuridiche), del registro statale unificato degli imprenditori individuali (per imprenditori individuali), rilasciato non prima di trenta giorni prima della data di presentazione della domanda domanda di registrazione;

3. copie dei documenti costitutivi (per le persone giuridiche), copie dei documenti di identità (per le persone fisiche che richiedono la registrazione su una piattaforma elettronica o rappresentanti dei richiedenti, compresi i capi delle persone giuridiche che richiedono la registrazione su una piattaforma elettronica);

4. informazioni sul codice fiscale (per persone giuridiche e persone fisiche, imprenditori individuali);

5. informazioni sul numero di registrazione statale principale (per le persone giuridiche e le persone fisiche che sono imprenditori individuali), informazioni sul numero di assicurazione di un conto personale individuale (per le persone fisiche che non sono imprenditori individuali);

6. copie di traduzioni debitamente autenticate in russo di documenti rilasciati in conformità con la legislazione dello stato pertinente sulla registrazione statale di una persona giuridica (per le persone giuridiche straniere), registrazione statale di un individuo come imprenditore individuale e (o) documenti di identificazione di persona fisica (per soggetti stranieri);

7. copie dei documenti che confermano il potere del manager del richiedente di registrarsi sulla piattaforma elettronica (per le persone giuridiche) o il potere di un'altra persona di svolgere azioni per conto di tale richiedente (per le persone giuridiche e le persone fisiche);

La registrazione sulla piattaforma elettronica di un soggetto (Committente), per poter accedere alla partecipazione all'asta, se gli interessi di tale soggetto sono rappresentati da un altro soggetto (Agente) munito di firma elettronica qualificata, è consentita nel caso di fornire una procura notarile, conferendo al Procuratore il diritto di registrare il Committente sulla piattaforma di commercio elettronico.

La registrazione sulla piattaforma elettronica di un singolo imprenditore (Committente) allo scopo di ottenere l'accesso alla partecipazione alle aste, se gli interessi di tale singolo imprenditore sono rappresentati da un'altra persona (Agente) con firma elettronica, è consentita se un potere notarile viene fornita una procura (se il singolo imprenditore non ha un sigillo personale), o una procura certificata dal sigillo e dalla firma di un singolo imprenditore, che dà al procuratore il diritto di registrare il mandante sulla piattaforma di commercio elettronico.

Registrazione sulla piattaforma elettronica di una persona giuridica (Committente), al fine di ottenere l'accesso alla partecipazione alle gare d'appalto, se gli interessi di tale persona giuridica sono rappresentati da un'altra persona che non è il capo dell'organizzazione o da un'altra persona autorizzata ad agire per conto dell'Organizzazione senza procura (Autore), è ammesso nel seguente ordine:

a) se la firma elettronica viene rilasciata a un dipendente dell'organizzazione del Committente e la firma elettronica contiene il nome dell'organizzazione del Committente, per la registrazione sulla piattaforma elettronica è necessario fornire una copia della procura rilasciata dal Committente ( conferendo al Procuratore il diritto di registrare il Committente sulla piattaforma di commercio elettronico), certificata da un Procuratore con firma (o firma elettronica qualificata).

b) se la firma elettronica viene rilasciata a una persona (Agente) che non è un dipendente dell'organizzazione del Committente, per la registrazione sulla piattaforma di commercio elettronico è necessario fornire una procura rilasciata dal Committente (dando al Procuratore il diritto registrare il mandante sulla piattaforma di commercio elettronico).

Il mancato rispetto dei requisiti indicati nel presente paragrafo costituisce motivo di rifiuto della registrazione sulla piattaforma elettronica.

8. indirizzo email al quale inviare comunicazioni ai sensi del presente Regolamento;

9. Contatta il numero di telefono per feedback.

3.1.4. Specificato al punto 3.1.3. i documenti e le informazioni devono essere trasmessi sotto forma di messaggio elettronico sottoscritto con firma elettronica qualificata avanzata.

Le copie dei documenti di cui al punto 3.1.3 vengono presentate sotto forma di messaggio elettronico contenente una copia elettronica (immagine elettronica) di un documento redatto su supporto cartaceo.

3.1.5. Quando si accettano documenti e informazioni specificati nella clausola 3.1.3. del presente Regolamento, il gestore della piattaforma elettronica li registra nel registro delle domande di registrazione, mentre il software della piattaforma elettronica assegna un numero progressivo e registra la data e l'ora della registrazione. L'inserimento nel registro delle domande di registrazione delle informazioni presentate utilizzando la pagina di registrazione sulla piattaforma elettronica, l'assegnazione di un numero di serie e la registrazione della data e dell'ora della registrazione vengono effettuate automaticamente.

3.1.6. Entro massimo tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei documenti e delle informazioni per la registrazione come operatore commerciale, l'operatore della piattaforma elettronica è obbligato a prendere una decisione sulla registrazione o sul rifiuto della registrazione. Al richiedente può essere negata la registrazione se non fornisce i documenti e le informazioni specificate nella clausola 3.1.3. del presente Regolamento, ovvero se i documenti presentati dal richiedente non soddisfano i requisiti per gli stessi stabiliti o in essi sono rinvenute informazioni false, ovvero le informazioni fornite dal richiedente non sono attendibili.

L'operatore inserisce la decisione di registrarsi o rifiutare la registrazione nel modulo sul sito web della piattaforma elettronica destinata all'elaborazione delle domande di registrazione. In caso di decisione di rifiuto, l'operatore seleziona il motivo del rifiuto sul modulo specificato e inserisce la sua giustificazione. La decisione di registrarsi o rifiutare la registrazione si considera presa al momento del salvataggio del modulo.

3.1.7. Se si decide di registrarsi al software della piattaforma elettronica, il richiedente viene registrato e viene creata una sezione di lavoro individuale (account personale), il cui accesso è fornito solo al richiedente. Immediatamente dopo la decisione di registrazione da parte del software della piattaforma elettronica, viene inviata una notifica di registrazione all'indirizzo e-mail specificato dal richiedente, contenente i dati identificativi del richiedente per l'accesso alla piattaforma elettronica (nome utente e password).

3.1.8. Se viene presa una decisione di rifiutare la registrazione sulla base di uno di quelli elencati nella sezione 3.1.6. del presente Regolamento delle motivazioni, il software della piattaforma elettronica invia una notifica elettronica di rifiuto della registrazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente, indicando il motivo del rifiuto e la sua motivazione. Dopo aver eliminato i motivi specificati per il rifiuto della registrazione, il richiedente ha il diritto di presentare nuovamente una domanda di registrazione e presentare i documenti e le informazioni previste ai paragrafi 3.1.3 e 3.1.4. del presente Regolamento.

3.2. Presentazione delle domande per le gare aperte

3.2.1. Una persona registrata su una piattaforma elettronica come organizzatore della gara ha il diritto di presentare una domanda per una gara aperta compilando un modulo a cui è possibile accedere dall'account personale della persona. I dati inseriti nel modulo e nei documenti allegati sono certificati dalla firma elettronica qualificata di tale soggetto. La domanda di gara aperta e le informazioni e i documenti ad essa allegati vengono pubblicati sulla piattaforma elettronica entro un'ora dal momento della sua registrazione.

3.2.2. La domanda di indizione delle gare aperte dovrà indicare:

La domanda di offerta deve indicare le informazioni incluse nel messaggio relativo alla vendita della proprietà o dell'impresa del debitore, soggetto a pubblicazione ai sensi della legge sull'insolvenza (fallimento), la data di pubblicazione di tale messaggio nella pubblicazione ufficiale che pubblica le informazioni previste dalla legge sull'insolvenza (fallimento) e la data della sua collocazione nel registro federale unificato delle informazioni sui fallimenti.

La domanda di offerta deve essere accompagnata da una bozza di contratto di compravendita di beni o imprese, nonché da un contratto di deposito firmato con firma elettronica qualificata dall'organizzatore dell'asta.

La richiesta deve indicare il numero identificativo delle operazioni sull'EFRSB.

3.2.3. Alla domanda per lo svolgimento delle gare aperte sono allegati i seguenti documenti sottoscritti con firma elettronica qualificata dell'organizzatore dell'asta:

1. contratto di deposito;

2. bozza di contratto per la vendita e l'acquisto di beni (impresa) del debitore;

3. nel caso in cui si attiri un'organizzazione specializzata come organizzatore dell'asta, una copia dell'attuale accordo del direttore dell'arbitrato con tale organizzazione, firmato in formato elettronico, firmato con una firma elettronica qualificata dell'organizzatore dell'asta, deve essere allegato alla domanda;

4. altri documenti e informazioni, a discrezione dell'organizzatore dell'asta, che ritiene necessario pubblicare per i partecipanti alle aste aperte.

Se la procedura applicata in un caso di fallimento (vigilanza, recupero finanziario, gestione esterna, procedura fallimentare, ecc.) è stata introdotta il 15 luglio 2016 e l'organizzatore dell'asta accetta depositi sul conto dell'operatore del sito elettronico, l'organizzatore deve contattare l'operatore della piattaforma elettronica per un modello del contratto di deposito, che deve essere allegato al messaggio relativo all'offerta.

3.2.4. Il software della piattaforma elettronica verifica automaticamente la completezza delle informazioni fornite nella domanda.

3.2.5. Se vengono rilevati errori, questi vengono visualizzati all'organizzatore dell'asta sulla piattaforma elettronica, dopodiché ha la possibilità di correggere gli errori e ripresentare la domanda per un'asta aperta.

3.2.6. L'organizzatore dell'asta ha la possibilità di salvare la domanda d'asta senza richiesta di pubblicazione. In questo caso l'operatore registra direttamente la domanda di partecipazione senza verificare la correttezza dei dati inseriti. Le candidature così salvate sono disponibili in una sezione speciale dell'account personale dell'organizzatore. L'organizzatore ha la possibilità di apportare modifiche alla domanda così salvata e di inviarla per la pubblicazione, mentre vengono eseguiti i controlli e le azioni descritte ai paragrafi 3.2.4 e 3.2.5 del presente Regolamento.

3.2.7. Sulla piattaforma elettronica, con l'ausilio di software e hardware, viene creato automaticamente un messaggio relativo allo svolgimento del commercio elettronico, il cui accesso, fino alla firma dell'organizzatore commerciale, è consentito esclusivamente all'organizzatore commerciale che ha pubblicato il messaggio.

L'organizzatore dell'asta firma tale messaggio con una firma elettronica qualificata entro e non oltre il giorno successivo alla data di collocazione della domanda sulla piattaforma elettronica.

Dopo l'approvazione del messaggio relativo allo svolgimento di un'offerta con una firma elettronica qualificata dell'organizzatore dell'asta, tale messaggio è soggetto a pubblicazione su una piattaforma elettronica di pubblico dominio e non può essere modificato, ad eccezione dei casi previsti dalle leggi federali e da altre normative atti giuridici.

3.2.8. Entro e non oltre il giorno successivo al giorno di ricevimento delle informazioni (documenti) specificate nel presente paragrafo, l'operatore della piattaforma elettronica sulla piattaforma elettronica e nel registro federale unificato delle informazioni sui fallimenti inserisce:

2. informazioni sullo stato di avanzamento delle gare aperte (data di inizio presentazione delle domande di partecipazione alle gare, informazioni sul numero complessivo delle domande di partecipazione alle gare presentate senza indicazione dei dati identificativi del richiedente);

4. protocollo sui risultati dell'asta, informazioni sui risultati dell'asta aperta (prezzo di vendita della proprietà del debitore (impresa), informazioni sul vincitore dell'asta: nome della società (nome) - per le persone giuridiche; cognome, nome, patronimico - per le persone fisiche);

5. decisione di dichiarare l'asta non valida.

3.2.9. In caso di gara mediante offerta al pubblico, la domanda di gara dovrà inoltre indicare:

a) la data e l'ora esatta di inizio e fine della presentazione delle domande di partecipazione all'asta per ciascun periodo di offerta, dopo il quale il prezzo di vendita iniziale della proprietà o dell'impresa del debitore viene successivamente ridotto (di seguito denominato periodo di offerta );

b) l’importo della riduzione del prezzo di vendita iniziale della proprietà o dell’impresa del debitore, che dovrebbe essere compreso tra il cinque e il quindici per cento del prezzo di vendita iniziale stabilito per il primo periodo di gara.

3.3. Presentazione delle domande di partecipazione a gare pubbliche

3.3.1. Il giorno in cui iniziano ad essere accettate le domande di partecipazione alle gare aperte, il software della piattaforma elettronica inserisce un messaggio relativo all'inizio della presentazione delle domande di partecipazione alle gare aperte, contenente le informazioni previste ai punti 3.2.2. e 3.2.3. del presente Regolamento.

3.3.2. Una persona registrata sulla piattaforma elettronica come partecipante al commercio (Partecipante al commercio) ha il diritto di presentare una domanda per partecipare alle gare aperte compilando un modulo a cui è possibile accedere dal conto personale di questa persona. I dati inseriti nel modulo e nei documenti allegati sono certificati dalla firma elettronica qualificata di tale soggetto. L'offerente ha la possibilità di compilare un modulo di domanda per la partecipazione alle offerte aperte 10 minuti prima della data e dell'ora di inizio dell'accettazione delle offerte. Un partecipante al commercio può firmare una domanda di partecipazione all'asta con una firma elettronica qualificata e inviare tale domanda all'operatore della piattaforma elettronica solo durante il periodo di accettazione delle domande per un lotto specifico. Nel caso in cui un offerente tenti di presentare domanda di partecipazione all'asta prima della data e ora di inizio per l'accettazione delle domande per un lotto specifico, il software della piattaforma elettronica avviserà che è impossibile presentare domanda di partecipazione all'asta asta.

3.3.3. Per partecipare all'asta, il richiedente, utilizzando il software e l'hardware del sito, presenta al gestore della piattaforma elettronica una domanda di partecipazione all'asta e i documenti ad essa allegati che soddisfano i requisiti stabiliti dagli articoli 110 e 139 del comma 1. la legge sull'insolvenza (fallimento), sotto forma di un messaggio elettronico firmato da una firma elettronica qualificata del richiedente.

3.3.4. Per partecipare alle gare aperte, il richiedente presenta al gestore della piattaforma elettronica in formato elettronico un contratto di deposito firmato con una firma elettronica qualificata del richiedente insieme alla domanda di partecipazione alla gara. Il richiedente ha inoltre il diritto di inviare il deposito sui conti specificati nel bando di gara senza presentare un contratto di deposito firmato. In questo caso, il trasferimento del deposito da parte del richiedente secondo il bando di gara vale come accettazione del contratto di deposito pubblicato sulla piattaforma elettronica.

3.3.5. Se nel campo “Termini e procedura per effettuare e restituire il deposito, dettagli dei conti su cui viene versato il deposito” sono indicati i dettagli di METS LLC per l'accredito del deposito, l'offerente deve ricostituire il conto personale nel proprio conto personale e quando si presenta una domanda di partecipazione all'asta, utilizzare la funzionalità della piattaforma elettronica per trasferire il deposito dal conto personale dell'offerente, mentre l'offerente accetta l'offerta pubblica per concludere un accordo di deposito con l'operatore della piattaforma di commercio elettronico METS LLC , pubblicato sul sito web della piattaforma elettronica nella sezione “Informazioni legali”. I fondi vengono accreditati dall'operatore del sito elettronico sul conto personale del partecipante al commercio entro non più di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione sul conto di regolamento specificato nella clausola 2.1.2. offerta pubblica per concludere un contratto di deposito.

3.3.6. Entro trenta minuti dal momento della presentazione della domanda di partecipazione all'asta, tale domanda viene automaticamente registrata nel giornale delle domande di partecipazione all'asta utilizzando il software e l'hardware del sito, mentre al richiedente viene inviata la conferma dell'avvenuta registrazione della domanda di partecipazione all'asta. la domanda sotto forma di messaggio elettronico indicante il numero di serie, la data e l'ora esatta della sua presentazione.

3.3.7. L'assegnazione di un numero progressivo alla domanda di partecipazione ad una procedura di negoziazione viene effettuata automaticamente dal sistema di negoziazione elettronica, secondo l'ordine di numerazione continua.

3.3.8. Il richiedente ha diritto di ritirare la domanda di partecipazione all'asta entro la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all'asta, mediante l'invio al gestore della piattaforma telematica di un messaggio telematico, sottoscritto con firma elettronica qualificata del il candidato.

Il richiedente ha la facoltà di modificare la domanda di partecipazione all'asta entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'asta presentando una nuova domanda, mentre la domanda originaria dovrà essere ritirata. Il gestore della piattaforma elettronica garantisce che il richiedente non possa presentare una nuova domanda senza ritirare la domanda originale.

3.3.9. Il software della piattaforma elettronica non consente la presentazione ripetuta di una domanda di partecipazione a gare aperte da parte di un candidato, a condizione che la domanda precedentemente presentata non sia stata ritirata.

3.3.10. In caso di utilizzo di un modulo chiuso per la presentazione di proposte per il prezzo di un lotto, la domanda di partecipazione ad un'asta aperta può contenere una proposta per il prezzo del lotto, che non è soggetta a divulgazione prima dell'inizio dell'asta aperta .

3.3.11. Il deposito trasferito dall'offerente utilizzando la funzionalità della piattaforma elettronica in conformità con la clausola 3.3.5. Regolamento ETP LLC "METS", viene restituito automaticamente all'account personale dell'offerente dopo che l'organizzatore dell'asta ha firmato e pubblicato sulla pagina delle offerte un protocollo sui risultati delle offerte o una decisione di riconoscere l'offerta come non valida per il lotto per cui viene trasferito il deposito. Il deposito viene restituito a tutti i Richiedenti che hanno trasferito i depositi, ad eccezione dell'offerente vincitore.

3.3.12. Il partecipante al trading ha il diritto di restituire (prelevare) i fondi non trasferiti come deposito per la partecipazione al trading dal suo conto personale in qualsiasi momento. Per fare ciò, il Partecipante allo scambio compila una Domanda di prelievo di fondi da un conto personale in formato elettronico (indicando le coordinate bancarie corrette) e la certifica con una firma elettronica. Il trasferimento dei fondi viene effettuato dal gestore della piattaforma elettronica entro non più di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Domanda, se l'Operatore alla Negoziazione indica le coordinate bancarie corrette nella Domanda.

3.4. Determinazione dei partecipanti alle gare pubbliche

3.4.1. Entro trenta minuti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'asta, tutte le domande di partecipazione all'asta registrate, presentate e non ritirate prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché i documenti ad esse allegati indicanti la data e l'ora esatta di presentazione della domanda di partecipazione all'asta, il numero di serie di registrazione di ciascuna domanda (in caso di gara con modulo chiuso per la presentazione di proposte di prezzo - senza proposte di prezzo).

3.4.2. Dal momento in cui la presentazione delle candidature termina nel “conto personale” dell'organizzatore dell'asta, diventa disponibile l'operazione di identificazione dei partecipanti alle aste aperte in base ai risultati dell'esame di tutte le candidature presentate. L'organizzatore dell'asta è tenuto a compiere tale operazione entro cinque giorni dalla data di presentazione delle domande.

3.4.3. Per determinare i partecipanti alle gare aperte, il software della piattaforma elettronica genera un elenco delle domande presentate per la partecipazione alle gare aperte, per ciascuna delle quali è necessario selezionare il risultato dell'esame: ammissione o rifiuto di ammissione. È possibile negare l'ammissione per i seguenti motivi:

a) la domanda di partecipazione all'asta non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente Regolamento;

b) i documenti presentati dal richiedente non soddisfano i requisiti stabiliti per gli stessi o le informazioni in essi contenute non sono attendibili.

c) il ricevimento del deposito sui conti indicati nel bando d'asta non è confermato alla data di redazione del protocollo di determinazione dei partecipanti all'asta.

In caso di decisione di rifiuto, l'organizzatore dell'asta seleziona i motivi dall'elenco e indica la giustificazione. I dati inseriti nel modulo sono certificati mediante firma elettronica qualificata dell'organizzatore dell'asta.

3.4.4. Il software della piattaforma elettronica, sulla base dei risultati del corrispettivo ricevuto dall'organizzatore dell'asta, assegna lo stato di "Accettato" o "Rifiutato" alle domande di partecipazione alle aste aperte in conformità con la decisione dell'organizzatore, e crea anche un protocollo per l'identificazione dei partecipanti alle aste aperte. Possono partecipare all'asta le persone registrate sulla piattaforma elettronica, le cui domande di partecipazione all'asta soddisfano i requisiti stabiliti dalla legge federale "sull'insolvenza (fallimento)" e specificati nel bando dell'asta. I candidati ammessi a partecipare all'asta sono riconosciuti come partecipanti all'asta.

Il protocollo generato viene inviato all'organizzatore per l'approvazione e la firma. Il protocollo per la determinazione dei partecipanti, firmato con firma elettronica qualificata dell'organizzatore dell'asta, viene inviato al gestore del sito elettronico sotto forma di documento elettronico il giorno della sua firma.

Il protocollo sulla determinazione degli offerenti contiene un elenco dei candidati ammessi a partecipare all'asta, nonché un elenco dei richiedenti a cui è stata negata l'ammissione a partecipare all'asta, indicando la ragione sociale (nome) della persona giuridica del richiedente, il numero di identificazione fiscale , numero di registrazione nello stato principale e (o ) cognome, nome, patronimico del richiedente, numero di identificazione fiscale e l'indicazione dei motivi della decisione di rifiutare la partecipazione del richiedente all'asta.

3.4.5. Il protocollo sulla determinazione dei partecipanti al commercio è soggetto al posizionamento da parte dell'operatore della piattaforma elettronica sulla piattaforma elettronica:

a) in caso di offerte tramite offerta pubblica - entro e non oltre dieci minuti dal ricevimento del protocollo specificato da parte dell'operatore della piattaforma elettronica;

b) negli altri casi - entro e non oltre dieci minuti dal ricevimento da parte dell'operatore della piattaforma elettronica del protocollo sui risultati dell'asta o della decisione di dichiarare l'asta non valida.

3.5. Svolgimento di gare aperte

3.5.1. Alle gare aperte possono partecipare solo le persone riconosciute come offerenti. Le gare pubbliche si svolgono sulla piattaforma elettronica nel giorno e nell'orario indicati nel bando di gara.

3.5.2. Se durante le offerte aperte viene utilizzata una forma aperta di presentazione delle proposte di prezzo, il software della piattaforma elettronica garantisce l'offerta automatica aumentando il prezzo di vendita iniziale di un importo multiplo della “fase dell'asta”. Nel corso delle gare aperte, le proposte presentate oltre il termine stabilito per la presentazione delle proposte vengono automaticamente respinte; proposte contenenti un prezzo del lotto non pari al valore della proposta di prezzo precedentemente presentata, maggiorato di un importo pari allo “step d'asta”; se un partecipante presenta una seconda proposta di prezzo consecutiva in assenza di proposte da parte degli altri partecipanti. Qualora la proposta venga respinta, all'offerente viene inviata una comunicazione di rifiuto di accettazione della proposta, con indicazione del motivo.

Nella pagina delle offerte, il software della piattaforma elettronica garantisce l'inserimento di informazioni sul tempo prima della fine della presentazione delle proposte di prezzo, nonché il posizionamento delle proposte di prezzo indicando l'ora della loro ricezione immediatamente dopo la loro presentazione da parte dei partecipanti all'asta. bandi aperti. All'inizio delle negoziazioni, il tempo per la presentazione delle proposte di prezzo è fissato in un'ora dall'inizio delle negoziazioni. Al ricevimento di una proposta di prezzo entro un'ora dalla data di presentazione delle proposte di prezzo, il tempo per la presentazione delle proposte di prezzo è prolungato di trenta minuti dalla data di ricevimento di ciascuna proposta di prezzo. Se scade il tempo per presentare le proposte di prezzo, il software della piattaforma elettronica conclude automaticamente l'asta, indicando la data e l'ora di conclusione dell'asta.

Durante il processo di negoziazione, il Partecipante è tenuto a garantire in modo indipendente un accesso ininterrotto a Internet, nonché a monitorare l'aggiornamento delle informazioni sulla pagina con l'andamento delle negoziazioni utilizzando la funzione di aggiornamento della pagina integrata nel browser o utilizzando il tasto F5 su la tastiera.

3.5.3. Se viene utilizzato un modulo chiuso per la presentazione delle proposte per il prezzo del lotto, la domanda di partecipazione all'asta può contenere una proposta per il prezzo del lotto, che non è soggetta a divulgazione prima dell'inizio dell'asta aperta. Il richiedente ammesso a partecipare all'asta dall'organizzatore dell'asta, che non ha indicato una proposta di prezzo nella domanda di partecipazione all'asta, ha la possibilità di indicare una proposta di prezzo il giorno della sintesi dei risultati dell'asta fino al momento di riassumere i risultati. Il software della piattaforma elettronica garantisce la riservatezza delle proposte di prezzo. L’operatore della piattaforma elettronica offre all’organizzatore dell’asta la possibilità di accedere alle informazioni riservate sul prezzo della proprietà del debitore (impresa), contenute nelle proposte degli offerenti, dal momento in cui vengono riepilogati i risultati dell’asta aperta.

3.5.4. L'operatore della piattaforma elettronica, entro trenta minuti dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, invia all'organizzatore dell'asta tutte le proposte per il prezzo dei beni del debitore (impresa) presentate prima del termine per il riepilogo dei risultati dell'asta specificato nel avviso d'asta. Il software della piattaforma elettronica garantisce il posizionamento automatico delle proposte di prezzo sulla piattaforma elettronica entro trenta minuti dal momento in cui vengono annunciate dall'organizzatore dell'asta.

3.5.5. Le aste aperte con un modulo chiuso per l'invio delle proposte di prezzo vengono effettuate confrontando le proposte per il prezzo del lotto ricevute dagli offerenti prima della data e dell'ora specificate nel messaggio sull'asta aperta.

3.5.6. Il vincitore dell'asta aperta è l'offerente che offre il prezzo più alto per il lotto.

3.5.7. L'organizzatore dell'asta esamina le proposte degli offerenti per il prezzo del lotto e determina il vincitore dell'asta aperta. Se due o più domande di partecipazione all'asta contengono proposte per lo stesso prezzo della proprietà, il vincitore dell'asta è l'offerente che ha presentato domanda di partecipazione all'asta prima degli altri partecipanti specificati.

3.5.8. Quando si vende un lotto tramite un'offerta pubblica, l'avviso di offerta pubblica, insieme alle informazioni previste dall'articolo 110 della legge federale "sull'insolvenza (fallimento)", indica l'importo della riduzione del prezzo di vendita iniziale del lotto e il periodo dopo il quale il prezzo iniziale specificato viene successivamente ridotto.

L'organizzatore dell'asta determina il vincitore dell'asta quando vende un lotto tramite un'offerta pubblica in conformità con la legge federale del 26 ottobre 2002 n. 127-FZ "Sull'insolvenza (fallimento)".

Dal giorno in cui viene determinato il vincitore dell'asta pubblica per la vendita del lotto tramite offerta pubblica, cessa l'accoglimento delle domande.

3.6. La procedura per riassumere i risultati delle gare aperte e dichiarare nulle le gare aperte

3.6.1. Sulla base dei risultati dell'asta, il gestore della piattaforma elettronica, utilizzando il software e l'hardware del sito, genera e invia all'organizzatore dell'asta sotto forma di messaggio elettronico un progetto di protocollo sui risultati dell'asta o una decisione per dichiarare l'asta non valida:

a) quando si conducono offerte utilizzando un modulo aperto o chiuso per la presentazione di proposte di prezzo - entro e non oltre trenta minuti dal momento:

la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'asta in assenza di domande di partecipazione all'asta;

ricezione da parte dell'organizzatore dell'asta di un protocollo sulla determinazione degli offerenti, secondo il quale nessun richiedente è autorizzato a partecipare all'asta o è ammesso solo un partecipante;

completamento delle offerte quando si conducono offerte utilizzando un modulo aperto per l'invio di proposte di prezzo (fine del periodo per l'invio di proposte di prezzo - quando si conducono offerte utilizzando un modulo chiuso per l'invio di proposte di prezzo);

b) quando si effettua un'offerta tramite un'offerta pubblica - entro e non oltre trenta minuti dal momento:

ricezione da parte dell'organizzatore dell'asta (alla fine di ogni periodo di negoziazione o al termine dell'asta a causa della ricezione di un messaggio elettronico) di un protocollo sulla determinazione degli offerenti, in base al quale almeno un partecipante è autorizzato a partecipare all'asta asta;

ricezione da parte dell'organizzatore dell'asta (al termine dell'ultimo periodo d'asta o al termine dell'asta a causa della ricezione di un messaggio elettronico) di un protocollo sulla determinazione degli offerenti, secondo il quale nessun richiedente di partecipazione all'asta è consentito partecipare all'asta;

la fine dell'ultimo periodo di gara o la fine delle offerte per la ricezione di un messaggio elettronico in assenza di domande di partecipazione alla gara.

Se il creditore fallito per obbligazioni garantite da pegno sui beni del debitore conserva l'oggetto del pegno durante l'asta attraverso un'offerta pubblica secondo le modalità stabilite dal paragrafo 4.2 dell'articolo 138 della legge sull'insolvenza (fallimento), le informazioni su questo fatto devono essere inclusa nella decisione di riconoscere l'asta come fallita. Tale decisione deve contenere anche informazioni sull'assenza di domande di partecipazione all'asta.

3.6.2. Se le domande di partecipazione all'asta non sono state presentate o se solo un partecipante è stato autorizzato a partecipare all'asta, l'organizzatore dell'asta decide di riconoscere l'asta come non valida.

Se è stato ammesso a partecipare all'asta un solo partecipante, la cui domanda di partecipazione all'asta contiene una proposta per il prezzo del lotto non inferiore al prezzo di partenza stabilito per il lotto, il contratto di compravendita viene concluso dall'organizzatore con questo partecipante all'asta in conformità con la proposta di prezzo del lotto da lui presentata.

3.6.3. Il protocollo sui risultati delle gare aperte deve indicare:

1. nome e località (per una persona giuridica), cognome, nome, patronimico e luogo di residenza (per una persona fisica) di ciascun offerente;

2. proposte di prezzo del lotto presentate da ciascun offerente nel caso di utilizzo di un modulo chiuso per la presentazione delle proposte di prezzo;

3. risultati dell'esame delle proposte per il prezzo del lotto presentate dagli offerenti;

4. nome e luogo (per le persone giuridiche), cognome, nome, patronimico e luogo di residenza (per le persone fisiche) dell'offerente che ha offerto il prezzo più alto rispetto alle proposte di altri offerenti, ad eccezione della proposta di il vincitore di un'asta aperta (in caso di utilizzo del modulo chiuso per la presentazione delle proposte per il prezzo dell'impresa), o l'offerente che ha presentato la penultima proposta di prezzo durante l'asta (in caso di utilizzo del modulo aperto per la presentazione delle proposte per il prezzo);

5. nome e località (per le persone giuridiche), cognome, nome, patronimico e luogo di residenza (per le persone fisiche) del vincitore dell'asta aperta;

6. motivazione della decisione dell'organizzatore dell'asta di riconoscere l'offerente come vincitore - in caso di concorso.

Il protocollo sui risultati dell'asta o la decisione di dichiarare l'asta non valida, previsto nel presente paragrafo, è pubblicato dall'operatore della piattaforma elettronica sulla piattaforma elettronica.

Entro trenta minuti dalla pubblicazione del protocollo o della decisione specificati sulla piattaforma elettronica, l'organizzatore dell'asta, attraverso il software e l'hardware del sito, invia tale protocollo o decisione sotto forma di messaggio elettronico a tutti i partecipanti all'asta, anche all'indirizzo e-mail indirizzo indicato nella domanda di partecipazione all'asta.

3.6.4. Quando l'organizzatore dell'asta riceve informazioni sull'esistenza di motivi per completare l'asta a causa del mantenimento dell'oggetto del pegno da parte del creditore fallito, previsto al paragrafo 4.2 dell'articolo 138 della legge sull'insolvenza (fallimento), l'organizzatore dell'asta, attraverso il software e hardware del sito, invia un messaggio elettronico al gestore della piattaforma elettronica circa il completamento dell'asta a causa del creditore fallito che trattiene per sé l'oggetto del pegno, indicando il nome di tale creditore fallito (per una persona giuridica) oppure cognome, nome e patronimico (quest'ultimo - se disponibile) (per un individuo), dalla data di ricevimento della quale l'asta viene automaticamente completata.

3.6.5. L'organizzatore dell'asta, entro tre giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto di compravendita, invia al gestore del sito elettronico sotto forma di messaggio elettronico informazioni sulla conclusione del contratto di compravendita per la proprietà del debitore o impresa (la data della conclusione dell'accordo con il vincitore dell'asta o informazioni sul rifiuto o l'evasione del vincitore dell'asta dalla conclusione dell'accordo, la data della conclusione dell'accordo con un altro offerente e il prezzo al quale la proprietà o l'impresa è stata acquisita da Il compratore). Tali informazioni sotto forma di messaggio elettronico devono essere pubblicate dall'operatore della piattaforma elettronica sulla piattaforma elettronica.

3.7. La procedura per confermare la conformità degli offerenti ai requisiti stabiliti durante le gare d'appalto chiuse in formato elettronico al momento della vendita di proprietà (imprese) dei debitori durante le procedure applicate in un caso di fallimento

3.7.1. Nella richiesta di svolgimento di un'asta chiusa per la vendita dei beni dei debitori, che, secondo la legislazione della Federazione Russa, sono classificati come beni a negoziazione limitata (di seguito denominati beni a negoziabilità limitata), così come i beni dei debitori impresa, che comprende la proprietà, ad eccezione delle informazioni previste nella clausola 3.2. I regolamenti specificano i requisiti per i partecipanti alle aste chiuse, confermando, in conformità con la legge federale, la capacità di una persona di acquisire la proprietà di proprietà limitatamente negoziabili o di possedere tale proprietà sotto un altro diritto di proprietà.

3.7.2. La domanda di partecipazione a un'asta chiusa deve essere accompagnata da documenti attestanti il ​​rispetto da parte del richiedente dei requisiti per i partecipanti a un'asta chiusa, confermando, in conformità con la legge federale, la capacità di una persona di acquisire la proprietà di beni negoziabili o di possedere tali beni sotto un altro diritto di proprietà.

3.7.3. Se il richiedente non fornisce i documenti che confermano il rispetto dei requisiti per i partecipanti alle aste chiuse, l'organizzatore dell'asta decide di rifiutare l'ammissione di tale richiedente a partecipare all'asta.

3.7.4. Altrimenti, la procedura per lo svolgimento delle aste chiuse è la stessa dello svolgimento delle aste aperte quando si vendono proprietà di imprese fallite (debitori).

3.8. Interazione della piattaforma elettronica con il registro federale unificato delle informazioni sui fallimenti attraverso l'inclusione tempestiva nei modi e nei casi previsti dalla legge federale del 26 ottobre 2002 n. 127-FZ "Sull'insolvenza (fallimento)".

3.8.1. Il software della piattaforma elettronica invia automaticamente le informazioni elencate di seguito al Registro federale unificato delle informazioni sui fallimenti al momento della ricezione delle informazioni specificate:

1. messaggio sull'asta;

2. informazioni sullo svolgimento dell'asta (data di inizio presentazione delle domande di partecipazione all'asta, informazioni sul numero complessivo delle domande di partecipazione all'asta presentate senza indicazione dei dati identificativi del richiedente);

3. un protocollo firmato dall'organizzatore dell'asta sull'identificazione degli offerenti;

4. protocollo sui risultati dell'asta, informazioni sui risultati dell'asta (prezzo di vendita della proprietà del debitore (impresa), informazioni sul vincitore dell'asta: nome della società - per le persone giuridiche, cognome; nome, patronimico - per i privati).

3.8.2. Disposizioni del comma 3.8. del presente Regolamento relativo all'inserimento delle informazioni nel Registro federale unificato delle informazioni sui fallimenti, si applica dal momento stabilito dalla legislazione della Federazione Russa.

SEZIONE 4. DISPOSIZIONI FINALI

4.1. Le regole per lavorare sulla piattaforma elettronica sono le stesse per tutti gli utenti registrati, sia per gli organizzatori delle negoziazioni che per i partecipanti alle procedure di negoziazione condotte sulla piattaforma elettronica.

4.2. Il presente Regolamento è valido e vincolante per tutti gli utenti registrati nel sistema per tutto il periodo di tempo durante il quale gli utenti possono operare sulla piattaforma elettronica.

4.3. Le regole di funzionamento della piattaforma elettronica possono essere modificate dal Gestore della piattaforma elettronica in conformità con le nuove funzionalità introdotte nel sistema per comodità degli utenti, con notifica obbligatoria attraverso la sezione “Novità” sul sito web della piattaforma elettronica.

4.4. Il gestore della piattaforma elettronica, il giorno in cui entra in vigore la nuova versione del Regolamento, avvisa tutti gli utenti registrati dell'entrata in vigore della nuova versione del presente Regolamento pubblicando la nuova versione del Regolamento nella sezione “Regolamento” sul sito web del sito web della piattaforma elettronica.

4.5. Eventuali richieste al Gestore della piattaforma elettronica dovranno essere inviate sotto forma di lettera ufficiale, debitamente autenticata:

1. per una persona fisica – la lettera deve essere autenticata dalla firma della persona fisica;

2. per un singolo imprenditore - la lettera deve essere certificata dalla firma e dal timbro del singolo imprenditore;

3. per una persona giuridica - la lettera deve essere certificata dalla firma del capo della persona giuridica o di un rappresentante autorizzato della persona giuridica e dal sigillo della persona giuridica.

L'appello deve essere consegnato personalmente all'Operatore o inviato tramite Russian Post all'indirizzo postale specificato nella sezione "Contatti" sul sito web della piattaforma di commercio elettronico.

Il tempo di elaborazione della domanda è di 15 giorni lavorativi.

4.6. Tutte le controversie che sorgono tra l'Operatore della piattaforma elettronica e gli utenti registrati vengono risolte attraverso negoziazioni e, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tali controversie vengono esaminate dal Tribunale Arbitrale della Regione di Oryol.

Grazie mille, Mikhail, tutto è stato fatto tempestivamente e, soprattutto, mi era chiaro... Dato che tu ed io abbiamo trovato un linguaggio comune. Vorrei continuare a comunicare con voi in futuro. Spero in una proficua collaborazione.

Olesya Mikhailovna - Direttore generale LLC "VKS"

A nome dell'impresa unitaria statale "Sevastopol Aviation Enterprise" esprimiamo la nostra gratitudine per la professionalità e l'efficienza della vostra azienda! Auguriamo alla vostra azienda ulteriore prosperità!

Guskova Liliya Ivanovna - manager. Impresa Unitaria Statale “SAP”

Grazie mille, Mikhail, per il tuo aiuto con la progettazione. Dipendente molto qualificato +5!

Nadiya Shamilyevna - imprenditrice IP Anoshkina

A nome dell'azienda AKB-Auto e per conto mio, esprimo la mia gratitudine a voi e a tutti i dipendenti della vostra azienda per il lavoro produttivo e di alta qualità, la sensibilità alle esigenze del cliente e l'efficienza nell'esecuzione del lavoro ordinato.

Nasibullina Alfira - Direttore Generale"AKB-Auto"

Vorrei ringraziare il consulente Mikhail per il suo eccellente lavoro e le sue consultazioni tempestive e complete. È molto attento ai problemi e alle domande del cliente, risolvendomi tempestivamente le situazioni più difficili. È un piacere lavorare con Mikhail!!! Ora consiglierò la vostra azienda ai miei clienti e amici. E anche i consulenti del supporto tecnico sono molto educati, attenti e hanno aiutato con la difficile installazione della chiave. Grazie!!!

Olga Sevostyanova.

L'acquisto della chiave si è rivelato molto semplice e persino piacevole. Mille grazie al manager Mikhail per la sua assistenza. Spiega argomenti complessi e difficili da comprendere in modo succinto, ma molto chiaro. Inoltre, ho chiamato la hotline gratuita e ho lasciato una richiesta online a Mikhail. Mi hanno fatto una chiave in 2 giorni lavorativi. In generale, lo consiglio se stai risparmiando tempo, ma allo stesso tempo vuoi capire cosa stai acquistando e cosa stai pagando. Grazie.

Levitsky Alexander Konstantinovich Samara

Un ringraziamento personale al consulente Mikhail Vladimirovich per la tempestiva consultazione e il lavoro volto ad accelerare la ricezione di un certificato di firma elettronica. Durante la consultazione preliminare viene selezionato l'insieme ottimale dei singoli servizi. Il risultato finale viene ricevuto immediatamente.

Stoyanova N.L. - Capo contabile LLC "SITECRIM"

Grazie per il vostro tempestivo lavoro e per l'assistenza competente! Sono rimasta molto contenta della consulenza!

Dmitrij Fomin

Expert System LLC ringrazia il consulente Mikhail per il suo tempestivo lavoro! Auguriamo alla vostra azienda crescita e prosperità!

Sukhanova M.S. - PeritoExpert System LLC, Volgograd

Grazie al consulente, che si è presentato come Mikhail, per la sua efficienza nel lavorare con i clienti.

Ponomarev Stepan Gennadievich

Mille grazie al consulente Mikhail per la sua assistenza nell'ottenimento della firma digitale. Per un lavoro tempestivo e consulenza su problemi che emergono durante il processo di registrazione.

Leonid Nekrasov

L'azienda, rappresentata dal consulente Mikhail, fa l'impossibile! Accelerazione dell'accreditamento in meno di 1 ora! Pagamento alla consegna del servizio. Pensavo che questo non sarebbe successo. Con piena responsabilità, posso consigliarvi di contattare il Centro per il rilascio delle firme elettroniche.

Questa società è una piattaforma elettronica universale per la vendita delle proprietà dei debitori attraverso un'asta elettronica aperta. Le sue attività si basano sul debito di molte aziende fallite. e la proprietà che possiedono deve essere venduta il più rapidamente possibile. Questo tipo di strumenti aziendali si sono da tempo dimostrati solo dal lato positivo, perché qui ai consumatori viene fornita la completa trasparenza di tutti i processi e un notevole risparmio di tempo. L'attività finanziaria nello spazio virtuale è completamente legale.

Ambito di attività del METS

La piattaforma per lo svolgimento di un'asta elettronica è un evento estremamente vantaggioso per tutte le parti:

  • una struttura commerciale insolvente vende velocemente l'immobile messo all'asta;
  • il responsabile dell'arbitrato determina efficacemente le regole e i tempi di tutte le vendite necessarie;
  • gli acquirenti hanno l'opportunità di acquistare imprese ai prezzi più interessanti.

La registrazione ufficiale su tale risorsa offre agli acquirenti l'accesso a un numero enorme di lotti: questi dati vengono costantemente aggiornati e un'ampia selezione di società di gestione aiuta a risolvere i problemi di tutti i suoi partecipanti legali il più rapidamente possibile.

Accesso al sistema di negoziazione elettronica

Lo svolgimento di attività legali nello spazio virtuale richiede la fornitura di condizioni obbligatorie che devono essere soddisfatte da tutti i suoi partecipanti. Questa condizione è ottenere una firma digitale elettronica e compilare un questionario su tutte le questioni importanti. La revisione avviene entro 3 giorni. Il rifiuto di registrarsi può essere dovuto alla mancanza della quantità di informazioni richieste. Se tutte le procedure necessarie verranno completate con successo, il sistema invierà al suo partecipante tutti i dati identificativi necessari.

Offerte

La negoziazione sul METS avviene in forme aperte e chiuse. Sulla risorsa online puoi sempre ottenere tutte le informazioni di cui hai bisogno sull'orario di inizio del trading. In un determinato momento i partecipanti al commercio elettronico possono presentare offerte per un determinato prezzo, la cosiddetta fase dell'asta. Le offerte di prezzo iniziano ad arrivare un'ora prima dell'inizio dell'asta. L'offerta vincente è quella con l'importo massimo di denaro. Se si verifica una situazione in cui i potenziali acquirenti offrono lo stesso importo, vince il primo offerente.

Costo della fornitura dei servizi

Non è previsto alcun costo iniziale per la partecipazione degli acquirenti all'asta. La commissione viene riscossa dai suoi organizzatori, gestori dell'arbitrato che mettono in vendita il lotto.

Vantaggi dell'utilizzo dei servizi METS

Utilizzare i servizi METS è abbastanza semplice: la registrazione è molto semplificata, non è necessario scaricare e installare vari programmi, è sufficiente un browser Internet standard. Il vantaggio è evidente: in questo modo risparmi molto tempo e fatica per implementare i piani aziendali più ambiziosi!

Piattaforma elettronica METS si posiziona come un luogo in cui è possibile vendere o acquistare vari beni disponibili nel patrimonio delle società debitrici, indipendentemente dal loro volume. Considerando tutte le offerte attualmente disponibili sul sito, va notato che tutte sono nate dall’incapacità delle società di far fronte a tutti gli obblighi finanziari precedentemente conclusi. In questo caso, gli immobili delle aziende dovranno essere venduti nel pieno rispetto delle norme e della legislazione governativa, attraverso apposite aste aperte.

Per chi è conveniente e vantaggiosa la piattaforma, come puoi sfruttare le sue funzionalità?

Si può notare che la piattaforma elettronica METM rappresenta un'ottima soluzione per le seguenti tipologie di aziende e organizzazioni che svolgono operazioni specifiche:

    Per le aziende che hanno ricevuto lo stato di fallimento e, a causa delle circostanze che si sono verificate, non sono in grado di rimborsare tempestivamente i propri debiti.

    Per gestori arbitrali che, utilizzando i parametri del sito, potranno facilmente organizzare e condurre un'asta finalizzata alla vendita dell'immobile della società debitrice.

    Per diverse aziende e organizzazioni che agiscono come acquirenti, che, utilizzando la piattaforma proposta, potranno acquistare facilmente l'immobile selezionato a prezzi interessanti.

Notevole! Vale la pena prestare attenzione al fatto che Piattaforma di commercio elettronico METS gode di un alto grado di accreditamento da parte di quasi tutte le organizzazioni commerciali, che a loro volta si occupano di questioni di gestione delle crisi, agendo come organizzatore diretto delle aste che si tengono sul sito. Questo vantaggio ti consente di esporre un'enorme varietà di lotti, mantenere ed espandere regolarmente la tua base, offrendo ai visitatori opportunità fondamentalmente nuove.

Qualche parola sulle caratteristiche della risorsa

Vale la pena evidenziare i seguenti requisiti che deve essere soddisfatto da un operatore commerciale che decide di utilizzare il sistema METS per completare una transazione:

Presenza obbligatoria di una firma elettronica, che può essere pre-ottenuta presso i centri di certificazione istituiti direttamente da METS. Vale la pena notare che questo è un requisito standard che è rilevante per quasi tutti i siti senza eccezioni e non dovrebbe essere trascurato.

Dopo che l'utente ha ricevuto la firma elettronica tanto necessaria, al potenziale utente che rappresenta gli interessi di una particolare organizzazione viene chiesto di compilare un questionario nel modulo prescritto.

La procedura di registrazione prescritta dura almeno tre giorni, trascorsi i quali gli operatori prendono la decisione adeguata in merito alla conferma dei diritti di partecipazione al programma o, al contrario, al rifiuto.

Importante! Il rifiuto di utilizzare le funzionalità della piattaforma è rilevante nei casi in cui l'utente non ha fornito l'intero set di dati o, durante la verifica obbligatoria, le informazioni si sono rivelate irrilevanti o errate. Agli operatori verrà chiesto di correggere le carenze e di inviare nuovamente una nuova serie di documenti. Una decisione positiva sulla questione comporta l'invio all'utente di una password e un login per accedere al sistema, confermando il diritto di partecipare alle aste in corso.

Offerte, specifiche e organizzazione di questo evento

Secondo le regole del sistema METS, solo i partecipanti che hanno superato la procedura di verifica dei dati presentati, hanno compilato correttamente tutti i documenti e hanno ricevuto una risposta positiva sono autorizzati a fare trading. La procedura di registrazione è necessaria per ottenere lo status giuridico di una determinata operazione . Le offerte possono avvenire in forma aperta o chiusa, entro un periodo di tempo chiaramente stabilito, quando ogni utente ha la possibilità di fare offerte su oggetti specifici di suo interesse per il successivo utilizzo nelle attività commerciali. L'asta si conclude automaticamente, al termine della quale il sistema determina il vincitore per ciascuno dei lotti disponibili sul sito, di cui quest'ultimo viene informato per iscritto.


04.05.2019

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